Documentation

La prima edizione della "Esposizione Internazionale delle Arti Decorative" è stata promossa nel 1923 dal Consorzio Milano-Monza-Umanitaria e si è svolta nella Villa Reale del Parco di Monza, così come le successive edizioni del 1925 e del 1927.

Nel 1929, lo Stato Italiano ha riconosciuto definitivamente la manifestazione, dandole cadenza triennale e non più biennale. Due anni più tardi è stato istituito un apposito ente autonomo, denominato "Esposizione Triennale Internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna", dotato di personalità giuridica, la cui sede è stata spostata da Monza a Milano, in un edificio da costruire con un lascito del senatore Bernocchi.

Nel dopoguerra, la Triennale è stata riorganizzata: da un lato le sono state confermate le finalità già indicate nella normativa precedente, dall'altro le è stato affidato lo sviluppo del progetto del "Quartiere sperimentale modello QT8" ed è stato istituito il "Centro Studi della Triennale".

Nel 1990, con una nuova legge di riordino, la Triennale ha ampliato l’ambito delle proprie attività di ricerca e documentazione, oltre che di esposizione, "nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e delle espressioni artistiche e creative che ad essi si riferiscono."

Infine, il Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 273, ha assegnato alla Triennale personalità giuridica di diritto privato, trasformandola in Fondazione, le cui finalità sono ora definite con “lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono.”

Lo statuto impone inoltre alla Fondazione “l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale."


Bilanci

Relazione al Bilancio di esercizio 2006
Relazione al Bilancio di esercizio 2007
Relazione al Bilancio di esercizio 2008
Relazione al Bilancio di esercizio 2009
Relazione al Bilancio di esercizio 2010


Statuto

Fondazione La Triennale di Milano
con sede in Milano, Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna, 6.

Art.1. Costituzione
La Fondazione "La Triennale di Milano" di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 273, di seguito denominata Fondazione, è retta dal presente statuto, adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti previsti dallo stesso Decreto Legislativo.
La Fondazione ha sede in Milano, Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna n.6.
La Fondazione prosegue l'opera svolta dall'Ente Pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1 giugno 1990, n. 137.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale. Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi in Italia ed all'Estero.

Art. 2. Delegazioni e uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3. Scopi
La Fondazione ha le seguenti finalità :
- svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della produzione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
- organizzare con cadenza triennale esposizioni a carattere internazionale nei settori di cui sopra.
La vita della Fondazione rispecchierà pertanto il differenziarsi e l'integrarsi di questi due fondamentali pilastri culturali.
La Fondazione, inoltre, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

Art 4. Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire, partecipare e promuovere la costituzione, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, di società di capitali, strumentali al raggiungimento delle proprie finalità;
e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale ed altre attività accessorie;
g) istituire ed erogare premi e borse di studio e bandire concorsi;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.
Nel caso in cui la Fondazione eserciti una attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5. Vigilanza e amministrazione straordinaria
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione.
Può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30% del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga entità;
c) non venga ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma del presente statuto;
d) vi sia impossibilità di funzionamento degli organi.
Con il decreto di scioglimento viene nominato un Commissario Straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il Commissario Straordinario esercita tutti i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
Il Commissario Straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

Art. 6. Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, descritti e stimati dalla relazione di cui all'art. 1 comma terzo del Decreto Legislativo n. 273 del 20 luglio 1999;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione deliberi di imputare tali beni al patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte degli avanzi di gestione non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
La stima dei conferimenti, qualora ne ricorrano le condizioni, avviene a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.
Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

Art. 7. Beni in concessione
La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario.
In ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.

Art. 8. Fondo di Gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; .
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9. Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.
Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Partecipanti di diritto, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
La Fondazione anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale se muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10. Disposizioni di controllo pubblico sulla contabilità
Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'Autorità vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei Conti.

Art. 11. Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
-Partecipanti di diritto;
-Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Art. 12. Partecipanti di diritto
Sono Partecipanti di diritto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (in prosieguo anche detto "il Ministero") ed il Comune di Milano.

Art. 13. Partecipanti Istituzionali e Partecipanti
Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al patrimonio od al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.
I contributi dei Partecipanti Istituzionali, in ogni caso, sono a sostegno di un piano pluriennale di attività approntato dal Consiglio d'Amministrazione. Tutti i Partecipanti Istituzionali sono pertanto obbligati per il primo quadriennio di partecipazione nei confronti della Fondazione a versare i contributi posti a loro carico dal piano pluriennale e da loro approvati preventivamente. Tale obbligo cessa a partire dal quinto anno di partecipazione alla Fondazione.
E' considerato Partecipante Istituzionale la Regione Lombardia giusta l'art. 16, comma secondo, lett. d) del presente statuto. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche, singole od associate, sia italiane che estere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La stima delle contribuzioni in natura avverrà, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.
Il Consiglio d'amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 14. Esclusione e recesso
Il Consiglio d'Amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza dei presenti quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. In tal caso restano obbligati all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

Art. 15. Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Comitato Consultivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16. Consiglio d'Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ed è composto:
a) da tre consiglieri, designati dal Ministro per i Beni e le Attività culturali;
b) da tre consiglieri, designati dal Comune di Milano;
c) da uno o due consiglieri, in rappresentanza di partecipanti privati, nominati dal Collegio dei Partecipanti, qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 22;
d) da un consigliere designato dalla regione Lombardia, qualora deliberi di contribuire in via ordinaria all'attività della fondazione con un apporto finanziario che sia, per ciascun anno, non inferiore al trenta per cento della somma dei contributi ordinari annualmente versati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e dal Comune di Milano.
Nel caso in cui non vi sia partecipazione di soggetti privati o essa sia inferiore al l5 per cento del patrimonio, il primo consigliere di cui al comma 1, lettera c) , è designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione, e con comprovate capacità organizzative.
I componenti del Consiglio di Amministrazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato prima della scadenza quadriennale, egli resterà in carica fino a tale scadenza.
Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, ad interpellare i soggetti competenti alla designazione affinché nominino il nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
1. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
2. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
3. assegnare gli stanziamenti per le attività istituzionali;
4. fissare i criteri per divenire Partecipanti Istituzionali e Partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'art.13 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
5. individuare i settori di attività della Fondazione;
6. nominare il Direttore Generale ed i Curatori dei settori di attività della Fondazione, determinandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
7. nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con le modalità di cui all'art. 18 ed un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
8. nominare su proposta del Presidente il Comitato Consultivo;
9. delegare, qualora lo ritenga opportuno, parte delle sue attribuzioni al Presidente;
10. attribuire al Direttore Generale ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, incarichi particolari ed il potere di rappresentanza necessario per l'adempimento degli stessi;
11. procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale della Fondazione;
12. nominare i componenti del Collegio dei Revisori di sua spettanza;
13. determinare con propria deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al Presidente e la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio dei Revisori;
14. approvare, qualora lo ritenga utile od opportuno, un regolamento di attuazione del presente statuto;
15. deliberare eventuali modifiche statutarie;
16. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
17. svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente statuto.

Art. 17. Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni di cui ai numeri 14, 15 e 16 dell'art. 16, è richiesto comunque il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto al voto.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale che funge da segretario o, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente segretario della riunione.
Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Consiglieri, il Consiglio potrà validamente deliberare con l'avvenuta designazione della maggioranza dei componenti.

Art. 18. Presidente del consiglio di Amministrazione della Fondazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio medesimo tra i propri componenti.
Qualora il Presidente non sia eletto tra i componenti di cui all'art. 16 lett. b) , l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del Comune di Milano, da esprimersi nelle forme di cui all'art. 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta elezione.
Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività; adotta nei casi di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art.19. Direttore Generale
Il Direttore Generale è ufficio della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce gli esatti compiti, la natura e durata dell'incarico, che ha carattere di diritto privato. Il Direttore Generale può essere rimosso dall'incarico del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento per gravi motivi.
Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
In particolare, egli:
a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
b) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione del personale nei limiti delle previsioni di bilancio;
c) coordina l'attività operativa dei Curatori dei settori di attività della Fondazione;
d) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alla deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Partecipanti.

Art. 20. Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da:
a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede;
b) i Curatori dei settori di attività della Fondazione.
I componenti del Comitato Scientifico operano nell'esclusivo interesse della Fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.
Il Comitato Scientifico delibera in ordine alle attività culturali ed artistiche della Fondazione, definendone i programmi, all'organizzazione delle mostre o manifestazioni, alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione.
Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal consiglio di Amministrazione.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di 70 punti/voto in disponibilità del Comitato Scientifico di cui 30 in disponibilità del Presidente ed i restanti egualmente suddivisi tra gli altri quattro componenti.
Il Comitato si riunisce validamente purché siano rappresentati almeno sessanta punti/voto assegnati.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti.
Alle riunioni del Comitato Scientifico devono essere presenti almeno tre membri del Comitato Consultivo.
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni.

Art.21. Curatori di settore di attività
I Curatori dei settori di attività della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata esperienza nei settori di attività medesimi. Essi possono essere revocati in ogni momento dal Consiglio medesimo, anche senza giusta causa.
I settori di attività della Fondazione sono:
a) Attività espositive;
b) Informazione, convegni, seminari;
c) Documentazione, studi, e ricerche;
d) Alleanze culturali in Italia ed all'estero.
I Curatori sono responsabili del settore loro affidato e sono membri del Comitato Scientifico di cui all'art. 20. I
Curatori restano in carica quattro anni.

Art. 22. Collegio dei Partecipanti
Il Consiglio di Amministrazione istituisce il Collegio dei Partecipanti.
Esso è costituito da tutti i Partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno.
Il Collegio spetta il compito di designare un membro all'interno del Consiglio di Amministrazione, qualora i Partecipanti raggiungano una partecipazione al patrimonio della Fondazione non inferiore al 15%. Qualora tale partecipazione superi il 25% del patrimonio della Fondazione, il Collegio dei Partecipanti designa un altro membro del Consiglio di Amministrazione. In sede di prima applicazione e per la durata del primo mandato, trova attuazione la norma transitoria di cui all'art. 28.
Il Collegio formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi.
Le riunioni del Collegio dei Partecipanti sono presiedute dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocate in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei Partecipanti e delibera a maggioranza dei voti. I voti sono assegnati ai componenti in proporzione alla contribuzione effettiva alla Fondazione.
Il Collegio può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, gli osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione medesima.

Art.23. Comitato Consultivo
Il Comitato Consultivo è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'arte, del collezionismo e della cultura in genere, con particolare riferimento alle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Consultivo svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione al fine della definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.
I membri del Comitato Consultivo restano in carica per quattro anni. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento. Il Comitato Consultivo è presieduto dal Presidente della Fondazione e dal medesimo convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno nonché per esprimere il parere sul programma di attività della Fondazione. I membri del Comitato Consultivo partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Scientifico.

Art.24. Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed un supplente nominato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un membro effettivo nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un membro effettivo ed un supplente nominato dal Comune di Milano.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I suddetti poteri devono essere esercitati in principio collegialmente.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente dall'Ente che li ha nominati, senza che occorra la giusta causa.

Art. 25. Personale
I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 273, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
La costituzione in Fondazione dell'ente autonomo di cui all'art. 1 del presente statuto non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto.
I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.
Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, resta regolato dall'art.13 della Legge 20 marzo 1975, n. 70, fino alla data di istituzione della Fondazione e gli importi maturati da ciascun dipendente per trattamento di fine rapporto alla data di istituzione della Fondazione, costituiscono accantonamenti rivalutabili con le modalità di cui all'articolo 2120 del codice civile; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, per il mantenimento dell'iscrizione in atto.
Entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, il personale può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme di cui al decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e segnatamente dell'articolo 35 e successive modificazioni.

Art. 26. Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 27. Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 28. Norma transitoria
La composizione del Consiglio di Amministrazione, in sede di prima applicazione e limitatamente al suo primo mandato, sarà la seguente:
a) quattro consiglieri designati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
b) tre consiglieri designati dal Comune di Milano, in conformità alla normativa vigente;
c) un consigliere designato dalla Regione Lombardia, la quale ha deliberato di contribuire in via ordinaria all'attività della Fondazione con un apporto finanziario non inferiore a un quarto della sommma dei contributi ordinari annualmente versati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Comune di Milano;
d) uno o due consiglieri nominati dal Collegio dei Partecipanti, qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'art.22. In sede di prima applicazione e limitatamente al primo mandato del Consiglio di Amministrazione, i partecipanti privati alla Fondazione potranno designare un componente del Consiglio di Amministrazione, qualora conferiscano, anche in forma aggregata, un apporto finanziario non inferiore a Lire un miliardo per ciascun anno del mandato di Consigliere. Con le medesime modalità, è possibile designare un secondo componente del Consiglio di Amministrazione, qualora l'apporto finanziario superi Lire due miliardi.

F.to: Augusto Morello
Enrico Bellezza Notaio l.s.